IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/28/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per  uso  civile,  con  la
quale si e' proceduto alla rifusione della  direttiva  93/15/CEE  del
Consiglio, del  5  aprile  1993,  relativa  all'armonizzazione  delle
disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli
esplosivi per uso civile; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114,  Allegato  B,  n.15,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  1997,  n.  7,  recante
recepimento della  direttiva  93/15/CEE  relativa  all'armonizzazione
delle disposizioni in materia di immissione sul mercato  e  controllo
degli esplosivi per uso civile, come modificato dall'articolo  8  del
decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, ed il relativo  regolamento
di esecuzione, adottato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  19
settembre 2002, n. 272; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  reca  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la decisione 2004/388/CE, della Commissione  delle  Comunita'
europee,  del  15  aprile  2004,  relativa  alla  documentazione  sul
trasferimento  intracomunitario   di   esplosivi,   come   modificata
dall'articolo  1  della  decisione  2010/347/UE,  della   Commissione
europea, del 19 giugno 2010; 
  Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al  trasporto
delle merci pericolose; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo  regolamento  per  l'esecuzione,  approvato  con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per  il
controllo delle armi; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive  modificazioni,
attuativa  delle  direttive  98/34/CE  e  98/48/CE,  concernente  gli
obblighi  di  preventiva  informazione  in  ambito  comunitario,  che
concernono le «regole tecniche»; 
  Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio,  del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE  del  Consiglio,
del  9  dicembre  1996,  sul  controllo  dei  pericoli  di  incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo  rilevante  ai  fini
del SEE); 
  Visto l'articolo 4 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  recante
disposizioni  per  lo  sviluppo  e   l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia,  con  il  quale  si  e'  data
attuazione al Capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008,  ed  i
relativi provvedimenti di attuazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  8,  recante
attuazione della direttiva 2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a
norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di  identificazione  e
tracciabilita'  degli  esplosivi  per  uso   civile,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla normazione europea, del 25 ottobre 2012, che modifica
le  direttive  89/686/CEE  e  93/15/CEE  del  Consiglio  nonche'   le
direttive   94/9/CE,   94/25/CE,   95/16/CE,   97/23/CE,    98/34/CE,
2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e  2009/105/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e  che  abroga  la  decisione  87/95/CEE  del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE); 
  Visto l'articolo 8  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
recante   misure   urgenti   per   il   contrasto   del    terrorismo
internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio
2005, n. 155; 
  Visto l'articolo 3  del  decreto-legge  18  febbraio  2015,  n.  7,
recante misure urgenti per il  contrasto  del  terrorismo,  anche  di
matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
sviluppo e sostegno ai processi  di  ricostruzione  e  partecipazione
alle  iniziative   delle   Organizzazioni   internazionali   per   il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43; 
  Vista la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  9
settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative
ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica agli esplosivi per uso civile. 
  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto: 
    a) gli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati  a  essere
usati, conformemente alla vigente normativa, dalle Forze armate e  di
polizia; 
    b)  gli  articoli  pirotecnici  che  rientrano   nell'ambito   di
applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123; 
    c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto  agli  articoli  12,
13, 14 e 15; 
    d)  le  campionature  di  esplosivi  nuovi  destinate  ad  essere
movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione  a  prova
degli  organismi  notificati,  a  condizione  che  sugli  stessi  sia
indicata la non conformita' e la non disponibilita'  alla  vendita  e
previa autorizzazione del prefetto competente  per  territorio  prima
della loro fabbricazione,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 16. 
  3. All'Allegato I figura un elenco  non  esaustivo  degli  articoli
pirotecnici e delle munizioni di cui, rispettivamente,  al  comma  2,
lettera b), e all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  identificati  in
base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di  merci
pericolose. 
  4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione
delle  convenzioni  internazionali  in  materia,  ratificate  e  rese
esecutive in Italia, e all'adozione di misure idonee a rafforzare  la
prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego  di
esplosivi per la commissione di reati, nonche'  alla  classificazione
di  talune  sostanze  non  contemplate  dal  presente  decreto   come
esplosivi in virtu' di leggi o regolamenti nazionali. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
            NOTE ALLE PREMESSE 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            La direttiva 2014/28/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato e al  controllo  degli  esplosivi  per  uso  civile
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014,  n.
          L 96. 
            L'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2014)   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7  (Recepimento
          della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle
          disposizioni  in  materia  di  immissione  sul  mercato   e
          controllo degli esplosivi per  uso  civile)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
            La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un  quadro  comune
          per la commercializzazione dei prodotti  e  che  abroga  la
          decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.U.E. 13 agosto
          2008, n. L 218. 
            La  decisione  2004/388/CE,   della   Commissione   delle
          Comunita'  europee,  del  15  aprile  2004,  relativa  alla
          documentazione  sul   trasferimento   intracomunitario   di
          esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della  decisione
          2010/347/UE, della Commissione europea, del 19 giugno  2010
          e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 aprile 2004, n. L 120. 
            Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
          testo  unico  delle  leggi  di   pubblica   sicurezza)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
            Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione  del
          regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18  giugno
          1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
          S.O.. 
            La legge 2 ottobre 1967,  n.  895  (Disposizioni  per  il
          controllo  delle  armi)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255. 
            La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione
          nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
          regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
          in  attuazione  della  direttiva  98/34/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  del  22  giugno  1998,  modificata
          dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 20 luglio 1998) e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
            Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio  2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia  di  energia)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2009,  n.  176,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti) 
            1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del  capo
          II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
            2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
          i Ministri interessati, provvede con decreto di natura  non
          regolamentare, entro tre mesi dalla data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma  1,  alla  designazione  dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
            3. Per  l'accreditamento  delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
            4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.". 
            Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8  (Attuazione
          della direttiva  2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a
          norma  della  direttiva  93/15/CEE,  di   un   sistema   di
          identificazione e tracciabilita' degli  esplosivi  per  uso
          civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio
          2010, n. 33. 
            Il testo dell'articolo  8  del  decreto-legge  27  luglio
          2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il   contrasto   del
          terrorismo  internazionale)   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  27  luglio  2005,  n.  173  e  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  cosi'
          recita: 
            "Art. 8. Integrazione della disciplina  amministrativa  e
          delle attivita' concernenti l'uso di esplosivi. 
            1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al
          regio  decreto  6  maggio  1940,  n.   635,   il   Ministro
          dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza
          o per la prevenzione di gravi  reati,  puo'  disporre,  con
          proprio   decreto,    speciali    limiti    o    condizioni
          all'importazione, commercializzazione, trasporto e  impiego
          di detonatori ad  accensione  elettrica  a  bassa  e  media
          intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 
            2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1  possono
          essere disposte anche in attuazione  di  deliberazioni  dei
          competenti organi internazionali o di intese internazionali
          cui l'Italia abbia aderito. 
            3. All'articolo 163, comma 2,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in  fine,
          le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore della
          provincia in cui l'interessato  risiede,  che  puo'  essere
          negato  o  revocato  quando  ricorrono  le  circostanze  di
          carattere personale previste per il  diniego  o  la  revoca
          delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.». 
            4.  La  revoca  del  nulla   osta   disposta   ai   sensi
          dell'articolo  163,  comma  2,  lettera  e),  del   decreto
          legislativo n. 112 del 1998, come modificato  dal  comma  3
          del presente articolo,  e'  comunicata  al  comune  che  ha
          rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. 
            5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n.  895,
          e' inserito il seguente: 
            «Art. 2-bis. 
            1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni  di
          legge  o  di  regolamento  addestra   taluno   o   fornisce
          istruzioni in qualsiasi forma, anche  anonima,  o  per  via
          telematica  sulla  preparazione  o  sull'uso  di  materiali
          esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi  chimici  o  di
          sostanze batteriologiche nocive o  pericolose  e  di  altri
          congegni  micidiali  e'  punito,   salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, con la reclusione  da  uno  a
          sei anni.» 
            Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
          del Consiglio (sulla normazione europea,  che  modifica  le
          direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio  nonche'  le
          direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE,  98/34/CE,
          2004/22/CE,  2007/23/CE,  2009/23/CE  e   2009/105/CE   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la
          decisione  87/95/CEE  del  Consiglio  e  la  decisione   n.
          1673/2006/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
            Il testo dell'articolo 3 del  decreto-legge  18  febbraio
          2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
          anche di  matrice  internazionale,  nonche'  proroga  delle
          missioni internazionali delle Forze armate  e  di  polizia,
          iniziative di cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
          processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative
          delle Organizzazioni internazionali per  il  consolidamento
          dei processi di pace e di stabilizzazione) pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n.  41  e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, cosi'
          recita: 
            "Art.  3.  Integrazione  della   disciplina   dei   reati
          concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di
          quella della detenzione di  armi  comuni  da  sparo  e  dei
          relativi caricatori, nonche' tracciabilita'  delle  armi  e
          delle sostanze esplodenti 
            1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito  il
          seguente: 
            «Art. 678-bis 
            Detenzione abusiva di precursori di esplosivi 
            Chiunque, senza averne titolo, introduce  nel  territorio
          dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati
          le sostanze o le miscele che le  contengono  indicate  come
          precursori di esplosivi  nell'allegato  I  del  regolamento
          (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto  fino  a  diciotto
          mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.». 
            2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito  il
          seguente: 
            «Art. 679-bis 
            Omissioni in materia di precursori di esplosivi 
            Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la
          sparizione  delle  materie  indicate  come  precursori   di
          esplosivi negli Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.
          98/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  15
          gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, e'
          punito con l'arresto fino a dodici  mesi  o  con  l'ammenda
          fino a euro 371.». 
            3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.000 a 5.000 euro nei  confronti  di  chiunque  omette  di
          segnalare all'Autorita' le transazioni  sospette,  relative
          alle  sostanze  indicate  negli  allegati  I   e   II   del
          regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che
          le contengono. Ai  fini  della  presente  disposizione,  le
          transazioni si considerano  sospette  quando  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto
          regolamento. 
            3-bis. Al fine di assicurare al  Ministero  dell'inter-no
          l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi,
          munizioni e sostanze esplodenti, i  soggetti  di  cui  agli
          articoli 35 e 55 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          e successive  modificazioni,  nonche'  le  imprese  di  cui
          all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio
          2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma  3-ter  del
          presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure
          territorialmente competenti le informazioni e  i  dati  ivi
          previsti, avvalendosi di mezzi  informatici  o  telematici,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto   del
          Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, da adottare entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
            3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25  gennaio
          2010, n. 8, e successive modificazioni, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5  aprile  2015,
             le imprese sono tenute ad  utilizzare»  sono  sostituite
             dalle seguenti: «Le imprese possono utilizzare»; 
          b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente:
             «Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati
             per gli esplosivi per uso civile, che comprende la  loro
             identificazione univoca  lungo  tutta  la  catena  della
             fornitura   e   durante   l'intero   ciclo    di    vita
             dell'esplosivo,  ovvero  puo'  consorziarsi  con   altre
             imprese al fine di istituire e condividere un sistema di
             raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni
             di carico e di scarico degli esplosivi che  consenta  la
             loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto  dal
             comma 1»; 
          c) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
             «E'  fatto  obbligo  alle  imprese  di  provvedere  alla
             verifica periodica del sistema di raccolta dei dati  per
             assicurare la sua  efficacia  e  la  qualita'  dei  dati
             registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti  dal
             danneggiamento  e  dalla   distruzione   accidentali   o
             dolosi». 
            3-quater. Gli obblighi per  le  imprese,  previsti  dalle
          disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
            3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
          commi 3-bis e 3-ter non devono derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
            3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del  testo  unico
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «Ai titolari  della  licenza  di  cui  al  periodo
          precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate con la
          licenza  medesima,  le  autorizzazioni  e  gli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente non sono richiesti  per  i
          caricatori di cui all'articolo  38,  primo  comma,  secondo
          periodo». 
            3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo  unico
          di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
          successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
          periodo: «La denuncia e' altresi'  necessaria  per  i  soli
          caricatori in grado di contenere un numero  superiore  a  5
          colpi per le armi lunghe e un numero superiore a  15  colpi
          per  le  armi  corte,  fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975,
          n. 110, e successive modificazioni». 
            3-octies.  All'articolo  697,  primo  comma,  del  codice
          penale, dopo le parole: «detiene armi o" sono  inserite  le
          seguenti:  «caricatori  soggetti  a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o». 
            3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          detiene   caricatori   soggetti   a   denuncia   ai   sensi
          dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo,  del  testo
          unico di cui al regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,
          introdotto dal comma 3-septies del presente articolo,  deve
          provvedere alla denuncia entro il  4  novembre  2015.  Sono
          fatte  salve  le  ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di
          denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma. 
            3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11
          febbraio 1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
            «2-bis. In deroga a quanto previsto  dai  commi  1  e  2,
          l'attivita' venatoria  non  e'  consentita  con  l'uso  del
          fucile rientrante tra  le  armi  da  fuoco  semiautomatiche
          somiglianti ad un'arma da fuoco  automatica,  di  cui  alla
          categoria  B,  punto  7,  dell'allegato  I  alla  direttiva
          91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
          l'uso di armi e cartucce a percussione anulare  di  calibro
          non superiore a 6 millimetri Flobert». 
            3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi
          dell'articolo 13, comma  2-bis,  della  legge  11  febbraio
          1992, n. 157, introdotto dal comma  3-decies  del  presente
          articolo, detenute alla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  continuano  ad
          applicarsi  i  limiti  numerici  sulla  detenzione  vigenti
          anteriormente alla medesima data. In caso  di  cessione,  a
          qualunque titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i
          limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo
          periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  e  successive
          modificazioni. 
            La direttiva  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel
          settore delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole
          relative  ai  servizi  della   societa'   dell'informazione
          (codificazione) e' pubblicata nella G.U.U.E.  17  settembre
          2015, n. L 241. 
 
            NOTE ALL'ART. 1 
            Il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione
          della  direttiva  2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione  sul  mercato  di  articoli  pirotecnici)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186.